Cos’è la responsabilità oggettiva nel calcio e quali sanzioni rischiano i club deferiti

I primi deferimenti legati al calcioscommesse e notificati nel corso di mercoledì 9 maggio 2012 a 22 società di calcio e 61 tesserati sono solo antipasto di quel che potrebbe accadere tra qualche settimana, quando – dopo le sentenze pronunciate dalla Commissione Disciplinare (ed eventualmente, in secondo grado, dalla Corte di Giustizia Federale) – l’attenzione si focalizzerà sulla seconda tornata dell’inchiesta di Cremona ma anche su quelle in corso tra Bari e Napoli.

Sarà un’estate torrida e poco piacevole perché la sfilza di provvedimenmti preannunciati rischia di mettere in atto un terremoto sportivo con pochi precedenti. Il deferimento comporta che i club e i tesserati vengano ora sottoposti al giudizio della giustizia sportiva ma vale la pena, poiché è uno dei casi nei quali ci si imbatte con frequenza, capire cosa significa per una società rispondere di responsabilità oggettiva.

Nello specifico la responsabilità oggettiva si configura laddove il soggetto è chiamato a rispondere di un avvenimento che ha causato danno ma che non deriva in maniera diretta da un suo comportamento (privo di dolo e colpa). Per fare un paio di esempi, di responsabilità oggettiva dovranno rispondere le due società liguri di Sampdoria e Spezia: nel dettaglio, Cristian Bertani e Filippo Carobbio – due pedine importanti dello scandalo calcioscommesse – sono allo stato attuale tesserati con i due club e, sebbene non risulti alcuna partita sotto indagine e riconducibile alle due società, entrambi i club pagherebbero con il deferimento l’associazione finalizzata alla commissione di illeciti dei due tesserati Bertani e Carobbio, ritenuti tra i referenti del clan degli zingari.

In tal seso, per spiegare il concetto corre in soccorso la legge: il Codice di Giustizia sportiva, nello specifico, dice all’articolo 7 – denominato “Illecito sportivo e obbligo di denunzia” – che va punito

“il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”.

I club che – in prima persona o attraverso azioni di chi agisce per loro nome o nel loro interesse – commettono direttamente o consentono che altri compiano tali azioni, ne rispondono davanti agli organi competenti (nel caso in oggetto, Commissione disciplinare e Corte di Giustizia federale).

RISCHI E SANZIONI. Detto ciò, nel caso in cui tramite procedimento venisse sancita e accertata la responsabilità oggettiva delle società di calcio, le sanzioni riconducibili a essa sono quelle contemplate dall’articolo 18 che prevede – a seconda della gravità dei fatti –

1) la penalizzazione di punti in classifica: e qui, due ipotesi: o la sanzione viene fatta scontare per la stagione appena chiusa oppure per quella che verrà. Il dato di fatto è che una sanzione deve essere afflittiva, quindi arrecare un danno oggettivo: potrebbe allora accadere che – per esempio – non abbia senso e non arrechi un danno il fatto di sanzionare l’AlbinoLeffe già retrocesso in Lega Pro con una penalità da scontare nella stagione in corso (che non potrebbe peggiorare la situazione sportiva del club). Quindi, probabile che i bergamaschi siano sanzionati con effetto a decorrere dalla prossima stagione;
2) retrocessione all’ultimo posto in classifica con retrocessione immediata;
3) esclusione dal campionato;
4) eventuale non assegnazione o revoca del titolo sportivo.

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