Spezia, codice etico per tutti i componenti della società

Importante e bella iniziativa dello Spezia. La società delle Aquile, infatti, ha deciso di adottare un codice etico. Sarà firmato da tutti i compenenti della Società, amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori ed addetti, e comunque da tutti coloro che agiscono nell’ambito o per conto della Società. Vi mostriamo, nel dettaglio, gli articoli che compongono il codice etico spezzino, una novità assoluta nel panorama calcistico italiano.

  • ART.1

Tutti i destinatari del presente codice devono attenersi a principi di correttezza e assoluto rispetto della normativa vigente nello svolgimento della propria attività e del proprio ruolo, nei rapporti con gli altri soggetti, anche estranei alla F.I.G.C., con privati ed enti anche pubblici.

  • ART. 2

In particolare dovranno uniformare la propria condotta all’assoluto rispetto della normativa federale, con esplicito riferimento ai doveri e ai divieti di comportamento.
Saranno inoltre tenuti ad un comportamento irreprensibile sotto ogni profilo, anche morale, non solo nello svolgimento della specifica attività riferita alla Società ma anche più in generale in ogni situazione anche non espressamente riferita al rapporto con la Società che possa portare discredito alla stessa.

  • ART. 3

Ogni azione o comportamento anche omissivo in contrasto con tutte le vigenti normative, autorizzerà lo Spezia Calcio s.r.l. a rivalersi nei confronti dei responsabili con ogni azione prevista nella vigente normativa anche contrattuale ed imporrà in ogni caso i responsabili al risarcimento dei danni morali e materiali derivanti alla Società.

  • ART. 4

I destinatari del presente Codice sono tenuti a uniformarsi alle direttive dei responsabili della Società, ai quali dovranno rivolgersi in caso di dubbio circa i comportamenti e le attività da svolgere nell’interesse della Società.

  • ART. 5

E’ fatto espresso obbligo ai destinatari del presente Codice di segnalare senza indugio alcuno ai responsabili della Società ogni azione, comportamento anche omissivo e comunque ogni situazione anche solo potenzialmente dannosa per la Società, di cui sono al corrente, o di cui dovrebbero essere al corrente in base al proprio ruolo, sia che ne siano direttamente responsabili o coinvolti, sia che ne siano estranei, ma di cui ne abbiano comunque notizia.
La violazione del presente obbligo comporta la responsabilità per l’eventuale danno subito dalla Società non solo per i diretti responsabili dell’azione od omissione ma anche di coloro che, pur essendone a conoscenza, o dovendone essere a conoscenza per i loro compiti, non ottemperano all’obbligo di segnalazione di cui al presente articolo.

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